Non è possibile vietare all’ex coniuge di vedere i figli con la nuova compagna/o

Anzitutto, occorre premettere che in relazione al rapporto tra genitori separati/divorziati e figlio, vige il principio della bigenitorialità sancito dall’art. 155 c.c. il quale prevede:

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

 

Proprio in virtù di tale principio, è probabile che il figlio si trovi nella condizione di dover affrontare e condividere con il proprio genitore nuovi momenti di vita che possono coinvolgere quest’ultimo quali: la relazione con una nuova compagna, la convivenza con il nuovo partner ed anche il matrimonio.

Talvolta però, proprio per evitare il verificarsi di tali situazioni, è probabile che l’altro genitore richieda di inserire nell’accordo di separazione e/o divorzio il divieto per il coniuge di frequentare la nuova compagna (o il nuovo compagno) in presenza del figlio.

Tale divieto, tuttavia, deve ritenersi illegittimo e, dunque, vietato.

 

È normale, infatti, che con il trascorrere del tempo i figli vengano in contatto con i nuovi partner dei genitori e, quindi, vengano coinvolti nella relazione sentimentale del genitore.

Nel contempo, si rimette al buon senso ed alla sensibilità di ogni genitore stabilire le modalità con cui il figlio dovrà venire a conoscenza dell’esistenza del nuovo partner, precisando che l’instaurazione di un rapporto graduale sia certamente la soluzione migliore nell’interesse del figlio.

Si precisa, altresì, che questo principio non trova applicazione nel solo caso in cui, dopo un’attenta e approfondita disamina del caso concreto, si giunga alla conclusione che la frequentazione tra il genitore ed il nuovo compagno/a possa pregiudicare gravemente il benessere psico-fisico dei figli.

2019-09-18T18:09:09+00:00