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Separazione e Divorzio assistito.

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Come avviare la procedura
di Separazione o Divorzio

Quando la convivenza tra i coniugi diviene intollerabile o gravemente pregiudizievoli per i figli, è bene ricorrere alla separazione (consensuale o giudiziale) e, successivamente, al divorzio (sempre consensuale o giudiziale).
In alternativa ai procedimento giudiziari sopra indicati, con il D.L n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 sono stati introdotti anche gli istituti della separazione e del divorzio assistito.
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Separazione o divorzio assistito

Per separarsi, divorziare o modificare consensualmente le condizioni di separazione o divorzio non è più necessario instaurare un giudizio avanti al Tribunale, ma è possibile avvalersi di un procedimento semplice e veloce. La legge prevede che i coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato, possano concordemente redigere e sottoscrivere un accordo di separazione o divorzio, avente ad oggetto la disciplina specifica delle condizioni pattuite di separazione o divorzio, nonché modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente convenute. Possono avvalersi sia coppie coniugate in mancanza di figli che coppie coniugate con figli minorenni.

Il procedimento è molto veloce ed è sufficiente un unico incontro delle parti innanzi ai propri avvocati che si occuperanno delle ulteriori attività autorizzative e burocratiche. Si conclude nell’arco di 60 giorni.

Non occorre instaurare un giudizio di separazione e/o divorzio innanzi al Tribunale competente, è sufficiente trovare un accordo e firmarlo in presenza degli avvocati.

L’accordo di negoziazione raggiunto è un atto pubblico, equiparabile ai provvedimenti giurisdizionali che definiscono i procedimenti di separazione e divorzio.

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separazione avvocato
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Separazione dei coniugi

Nel momento in cui la convivenza tra i coniugi diviene intollerabile o gravemente pregiudizievole per i figli, marito e moglie possono domandare la separazione. La separazione dei coniugi può essere consensuale o giudiziale.

La separazione consensuale è l’istituto giuridico di cui possono avvalersi i coniugi che intendono separarsi di comune accordo, definendo bonariamente la regolamentazione dei diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento dei figli, all’affidamento della prole e all’assegnazione della casa coniugale.

La procedura viene avviata mediante il deposito in Tribunale di un ricorso che contiene i termini dell’accordo raggiunto dai coniugi.

Successivamente, il Tribunale fissa la prima udienza alla quale devono partecipare personalmente i coniugi in quanto verrà espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Terminato il tentativo di conciliazione, qualora i coniugi confermino la propria volontà di separarsi consensualmente, verrà emesso il decreto di omologazione delle condizioni menzionate nel ricorso depositato.

La separazione consensuale è più veloce, meno costosa della separazione giudiziale e, solitamente, si conclude nell’arco di qualche mese (ciò dipende esclusivamente dal carico di lavoro di ciascun Tribunale competente).

I coniugi ricorrono all’istituto della separazione giudiziale quando non vi sia alcuna possibilità di raggiungere un accordo.

La procedura di separazione giudiziale si apre con il deposito, da parte di uno dei coniugi, di un ricorso innanzi al Tribunale competente.

Conclusasi la fase presidenziale volta a tentare la conciliazione dei congiungi e, nello specifico, adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudizio prosegue innanzi al giudice istruttore nelle forme del rito ordinario di cognizione.

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Divorzio dei coniugi

Trascorsi 6 mesi (o 1 anno in caso di separazione giudiziale dei coniugi) dalla separazione, i coniugi possono presentare innanzi all’autorità competente domanda di divorzio. In particolare, si parla di scioglimento del matrimonio, se contratto mediante il rito civile, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se contratto con rito religioso.

Il procedimento di divorzio congiunto viene promosso consensualmente da parte di entrambi i coniugi i quali, dopo aver definito di comune accordo le condizioni che disciplinano l’estinzione del rapporto coniugale, depositano un unico ricorso innanzi al Tribunale Ordinario. A seguito del deposito del ricorso, il Tribunale fissa l’udienza di comparizione dei coniugi e, esaminate le condizioni di divorzio pattuite nonché la documentazione prodotta, pronuncia la sentenza di divorzio.

Il divorzio giudiziale presuppone il mancato raggiungimento da parte dei coniugi di un accordo. In tale caso, il procedimento è caratterizzato da una struttura bifasica: una prima fase si svolge innanzi al Presidente il quale, tentata la conciliazione delle parti, adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse delle parti e della prole; una seconda fase, invece, si svolge innanzi al giudice istruttore nelle forme del rito ordinario di cognizione.

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